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Nuove modalità di invio/presentazione delle istanze
Si comunica che a partire dal 01/04/2023, ai fini dell’ottenimento del parere/autorizzazione paesaggistico di cui al d.lgs 42/2004, dovrà essere trasmessa solo ed esclusivamente telematicamente, al protocollo dell’ente, la seguente documentazione minima e con le modalità di seguito indicate:
- Istanza reperibile sul sito web dell’Ente, nella sezione Documenti Paesaggio, debitamente compilata dall’istante e completa degli allegati richiesti;
- Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005;
- Elaborati progettuali, corredati di relazione illustrativa e documentazione fotografica, a firma del tecnico incaricato.
La sopraelencata documentazione, da ritenere indispensabile ma non esaustiva, e le eventuali integrazioni richieste in fase di istruttoria, dovrà essere trasmessa in formato digitale (formato pdf e .p7m.) dimensione massima 10 Mb. Sono ammessi i formati compressi di file multipli (ZIP, RAR). Se necessario suddividere l’invio in più mail, indicare nell’oggetto il numero di invio e numero che completa la pratica (Es. invio 1 di 3, invio 2 di 3 ….).
Inoltre, per agevolare l’esame delle pratiche nonché la semplificazione della lettura ed interpretazione dell’intervento oggetto di parere, viene richiesto l’invio di 2 (due) copie cartacee.
Autorizzazione paesaggistica (art.146)
L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del Codice: i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1). In aree soggette a tutela paesaggistica, chiunque debba mettere in atto interventi edilizi su immobili, ha l'obbligo di sottoporre all'ente competente (il comune) i progetti delle opere da eseguire e chiedere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
L'interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è pertanto il comune, a cui fa capo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica, deve essere trasmesso il progetto degli interventi da eseguire corredato della documentazione individuata dal DPCM 12/12/2005 (autorizzazione ordinaria) e dal DPR 31/2017 (autorizzazione semplificata), a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione (art. 146, c. 2).
L'autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio e non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, c. 4 così come modificato DL 70/2011). Qualora i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo (art. 146, c. 4 così come modificato dalla Legge 112/2013). Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato (art. 146, c. 4 così come modificato dalla Legge 106/2014).
Si riporta una sintesi dei diversi procedimenti di autorizzazione paesaggistica.
1. Interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica
Il DPR 31/2017, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ha individuato una serie di interventi esclusi dal procedimento di autorizzazione paesaggistica (rif. Allegato A del DPR).
Tra questi trovano ulteriori precisazioni gli interventi già individuati dall’art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e smi, per i quali non è previsto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, quali:
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, c. 1, lett. g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
2. Autorizzazione paesaggistica ‘ordinaria'
L'Amministrazione competente (il comune), riceve la domanda di autorizzazione e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della locale commissione per il paesaggio (C.L.P.).
Successivamente l'Amministrazione competente, entro quaranta giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici (art. 146, c. 7), dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato.La Soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata con quanto previsto dal DPCM 12/12/2005. Qualora ritenesse insufficiente quanto trasmesso, ha facoltà di richiedere integrazioni, sospendendo i termini del procedimento.
Il Soprintendente comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricezione della proposta. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (art. 146, c. 9, così come modificato dal DL 133/2014). Il parere del Soprintendente - che può contenere prescrizioni - è vincolante poiché la norma così dispone fino a che non sia intervenuto l'adeguamento al Piano Paesaggistico degli strumenti urbanistici comunali.
Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l'Amministrazione procedente rilascia l'autorizzazione, che diviene immediatamente efficace (art. 146, c. 11, così come modificato dal DL 70/2011).In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, quest'ultima comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi (così come modificato dal DL 70/2011). Entro venti giorni dalla ricezione del parere negativo, l'amministrazione procedente provvede in conformità.
3. Autorizzazione paesaggistica ‘semplificata'
Il DPR 31/2017, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ha individuato una serie di interventi di lieve entità (cfr. allegato B a cui si rimanda per l’elenco completo) per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.
L’Amministrazione competente (il comune) riceve la domanda di autorizzazione e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari e in caso di valutazione positiva inoltra l’istanza alla Soprintendenza competente entro 20 giorni. La Soprintendenza esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante entro 20 giorni dalla ricezione dell’istanza. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
A fronte di parere favorevole del Soprintendente, l’Amministrazione competente adotta il provvedimento in conformità al parere della Soprintendenza - che può contenere prescrizioni - e rilascia l’autorizzazione paesaggistica entro 10 giorni.
In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, quest’ultima comunica ai richiedenti il preavviso di provvedimento negativo assegnando un termine di 15 giorni per la formulazione di eventuali proposte e del progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, ove ne ricorrano i presupposti, la Soprintendenza adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione.
4. Accertamento compatibilità paesaggistica
Fermo restando il principio sancito dall'art. 146, c.4 secondo il quale l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, il Codice prevede in alcuni particolari casi (art. 167, commi 4 e 5) l'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente anche a seguito della realizzazione degli interventi:
- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
A tal proposito è utile sottolineare come la circolare 33 del 26 giugno 2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali abbia chiarito i termini indicati dall'art. 167, c. 4, lettera a), secondo cui:
- per "lavori" si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all'utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purchè gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti;
- per "superfici utili" si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso;
- per "volumi" si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici.
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi che rientrano nella casistica sopra riportata (art. 167, c. 4) presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo - generalmente i comuni - ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria, stabilita dall'ente competente, è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.
Modalità di presentazione
L’istanza deve essere presentata al protocollo del Comune di Sant’Anastasia (NA) indirizzato all’Ufficio per rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, Piazza Siano n. 2, utilizzando il modello di richiesta (in due copie originalidi cui una in marca da bollo da 16,00€) recuperabile sul sito web dell’Ente nella sezione “Paesaggio”.
Prima del rilascio del provvedimento finale (Autorizzazione Paesaggistica) dovrà essere trasmessa al protocollo dell’Ente l’attestazione del pagamento dei diritti di segreteria, pari ad €150,00 che può essere effettuato a scelta con una delle seguenti modalità:
- versamento sul c/c.p. n. 2805 intestato al Comune di Sant’Anastasia Servizio Tesoreria, causale “Diritti di istruttoria per rilascio Autorizzazione Paesaggistica”
- bonifico bancario sul conto IBAN: IT85T0538740190000001324231, intestato al Comune di Sant’Anastasia Servizio Tesoreria con causale “Diritti di istruttoria per rilascio Autorizzazione Paesaggistica”.
Ritiro dell’Autorizzazione Paesaggistica
L’autorizzazione è ritirata presso l’ufficio per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche – Piazza Siano n. 2, nei giorni e orari di apertura al pubblico. Il ritiro può essere effettuato dal richiedente o da persona munita di delega con fotocopia del documento proprio e del delegante, nonché di marca da bollo da 16.00 €. Al richiedente verrà consegnata altresì copia completa dei grafici che accompagnano il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica.
L’ufficio provvede a trasmettere agli enti interessati copia del provvedimento emesso, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella sezione Elenco Autorizzazioni Paesaggistiche Rilasciate di questo sito.
Ultimo aggiornamento: 24 aprile 2025, 17:07