Descrizione
I rappresentanti di lista sono incaricati di seguire le operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione e di verificare eventuali irregolarità per conto delle liste che partecipano alle elezioni.
Per ciascun seggio possono essere designati due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente. Pur non facendo parte dell’Ufficio di sezione, i rappresentanti di lista possono assistere a tutte le operazioni elettorali e, durante il loro incarico, assumono la qualifica di pubblici ufficiali.
La designazione deve essere effettuata dai delegati di lista indicati al momento della presentazione delle candidature, con firma autenticata dai soggetti competenti. Le designazioni possono essere consegnate:
- alla Segreteria comunale entro il venerdì precedente le elezioni;
- direttamente al Presidente di seggio il sabato pomeriggio o la domenica, prima dell’inizio delle votazioni.
I rappresentanti devono essere elettori del Comune; è inoltre possibile che siano candidati alle elezioni o che un delegato designi sé stesso.
Durante le operazioni di voto e scrutinio, i rappresentanti di lista possono:
- assistere a tutte le attività del seggio;
- far inserire brevi dichiarazioni nel verbale;
- firmare sigilli, verbali e buste;
- partecipare alle operazioni di raccolta del voto da parte dei seggi speciali;
- annotare il numero degli elettori che si presentano al voto, senza però rilevare l’identità di chi vota o non vota.
La normativa prevede sanzioni severe per chi ostacola il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
Ultimo aggiornamento: 18 maggio 2026, 13:39